IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. E' abrogato l'articolo 20 della  legge  provinciale  11  aprile
1990, n. 8.
   2.  Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge
provinciale n. 8/1990, sono abrogati gli articoli 3, 4,  5,  26,  29,
34, 35, 36, 37, 41, 45 e 48 della legge provinciale 16 febbraio 1981,
n. 3.
   3.  Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge
provinciale n. 8/1990, sono abrogati gli articoli 2, 3, 17,  18,  19,
22 e 27 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51.
   4.  I  commi  2  e  3  dell'articolo 31 della legge provinciale n.
3/1981,  modificato  dall'articolo  15  della  legge  provinciale  n.
51/1983,  e  sostituito  dall'articolo  11 della legge provinciale n.
8/1990, sono cosi' sostituiti:
   "2.  Le  commissioni  d'esame  per  la  parte  giuridico-economica
dell'esame di maestro artigiano sono composte:
      a) da un direttore o da un insegnante di scuola professionale o
da un funzionario dell'assessorato provinciale competente in materia,
quale presidente;
      b)  da  due  esperti  nelle  materie  di diritto, contabilita',
ragioneria ed economia aziendale;
      c)  da  un  artigiano  iscritto  al   ruolo   degli   artigiani
qualificati.
   3.  Le  commissioni  d'esame  per la parte tecnico-professionale e
pratica dell'esame di maestro artigiano sono composte:
     a) dal presidente di cui al comma 2, lettera a);
     b)  da  due  artigiani  iscritti  al   ruolo   degli   artigiani
qualificati  per  l'attivita'  artigiana  oggetto  dell'esame  o  per
un'attivita' artigiana similare.
     c) da un insegnante di scuola professionale  o  di  un  istituto
tecnico  superiore o da un libero professionista oppure da un maestro
artigiano, esperti nelle materie oggetto d'esame".